La strumentazione di pesatura ad uso legale (a funzionamento non automatico) è richiesta per le seguenti categorie di utilizzo:

  • a) la determinazione della massa per le transazioni commerciali; 
  • b) la determinazione della massa per il calcolo di un pedaggio, di una tariffa, di una tassa, di un premio, di un'ammenda, di una remunerazione, di un'indennità o di un canone di tipo analogo;
  • c) la determinazione della massa per l'applicazione di disposizioni legislative o regolamentari o per perizie giudiziarie;
  • d) la determinazione della massa nella prassi medica nel contesto della pesatura di pazienti per ragioni di controllo, diagnosi e cura;
  • e) la determinazione della massa per la fabbricazione di medicinali su prescrizione medica in farmacia e la determinazione delle masse in occasione delle analisi effettuate in laboratori medici e farmaceutici;
  • f) la determinazione del prezzo in funzione della massa per la vendita diretta al pubblico e la confezione di preimballaggi.

La strumentazione di pesatura ad uso interno è permessa per:

  • g) tutte le applicazioni diverse da quelle menzionate alle lettere da a) a f).
 
 

Riferimenti:

D.L.517/1992 art.1

D.L.517/1992 art.3